Startup turismo: qualcosa , anche se poco, si muove

La legge di conversione n. 106 del 29 luglio 2014 del “Decreto Cultura e Turismo” (83/2014), emanato il 31 maggio, considera “startup innovative”, con possibilità di accesso ai relativi benefici, anche le “società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche” (articolo 11 bis, comma 1).

Tali servizi devono riguardare:

  1. la formazione del titolare e del personale dipendente;
  2. la costituzione e l’associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto;
  3. l’offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator, la raccolta, l’organizzazione, la razionalizzazione e l’elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico;
  4. l’elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio e lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell’offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti nel territorio.

I fondi saranno di due milioni di euro annui e verranno erogati a partire dal primo gennaio 2015.

La nuova impresa potrà essere costituita anche come società a responsabilità limitata semplificata (srls) e in questo caso, se i soci sono persone fisiche che non hanno compiuto il quarantesimo anno di età all’atto della costituzione della società, la società è esente da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.